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Capitanerie di Porto e Boe segnasub: grazie, però....
di Giorgio Volpe (www.apneamagazine.com)
Il
Comando Generale delle Capitanerie di Porto ha recentemente
diramato una circolare relativa alla disciplina dell'attività
subacquea. Tale circolare suscita plauso e perplessità allo
stesso tempo.
Da una parte, il documento ribadisce con forza che le
imbarcazioni sono tenute a mantenersi a debita distanza dalle
boe di segnalazione del subacqueo, e specifica che tale
distanza debba essere di almeno 100 metri. L'anno scorso
alcune Capitanerie di Porto avevano già dettato previsioni
dirette ai diportisti in funzione di una maggiore tutela dei
subacquei, ma la distanza di rispetto imposta alle
imbarcazioni variava da 60 a 100 metri a seconda delle
ordinanze. Con questa circolare, si otterranno due risultati:
da una parte, tutte le Capitanerie di Porto provvederanno a
rendere operativo il divieto di navigare a distanza
ravvicinata rispetto alle boe; dall'altra, tutti gli uffici
locali si adegueranno alla distanza minima quantificata dal
Comando Generale, vale a dire 100 metri. Non ultimo, la
previsione riguarderà tutte le imbarcazioni senza distinzione:
non solo quelle a motore, ma anche quelle a vela (qualche
ordinanza dello scorso anno, infatti, indirizzava il divieto
solo verso le imbarcazioni a motore). Con l'introduzione di
questo espresso divieto attraverso ordinanza, si va finalmente
a correggere un guasto normativo durato per oltre un
trentennio. Fino a ieri, la situazione era la seguente: il
subacqueo doveva segnalarsi nel rispetto delle prescrizioni
dell'art 130 DPR 1639/68 a pena di pesanti sanzioni da 516 a
3098 euro, mentre nulla era imposto ai diportisti a livello
generale. In pratica, il subacqueo doveva segnalarsi con boa
dotata di bandiera visibile ad almeno 300 metri di distanza
(o, se accompagnato da mezzo nautico, con bandiera issata sul
mezzo stesso) ed operare costantemente a non più di 50 metri
dalla boa (o dalla verticale del mezzo nautico), mentre il
diportista poteva scorrazzare liberamente nei pressi della
boa, senza rischiare altro che le invettive del subacqueo
spaventato a morte. La situazione realizzava una palese
ingiustizia: che scopo aveva sanzionare la mancata
segnalazione del subacqueo se poi non si vietava al diportista
di transitare a distanza ravvicinata dal segnale di uomo
immerso? Con la situazione precedente, il diportista poteva
essere punito solo in caso di incidente (!!), quando ormai il
peggio si era verificato. La prevenzione era tutta sulle
spalle del sub, ossia la possibile vittima....un controsenso
assurdo.
La voce di appassionati, associazioni e della stessa
Federazione non è rimasta inascoltata, e le Capitanerie di
Porto hanno mostrato ancora una volta una grande sensibilità
nei confronti dell'attività subacquea, prendendo un
provvedimento giusto quanto atteso. Una volta che le
indicazioni della Circolare saranno trasfuse nelle ordinanze,
transitare con un'imbarcazione a distanza inferiore a 100
metri da una boa segnasub costituirà un illecito penale: di
certo non si risolverà il grave problema della sicurezza delle
immersioni, ma almeno si forniranno adeguati strumenti
giuridici agli organi di controllo e si potrà contare
sull'effetto deterrente della sanzione.
La circolare in
oggetto, però, chiarisce altri due concetti.
Ecco il primo: "se vi e' un mezzo nautico di appoggio, il segnale deve
essere innalzato sul mezzo; sul mezzo e' obbligatoria la presenza di almeno
una persona pronta ad intervenire".
Il chiarimento
lascia perplessi. In queste due righe, il Comando Generale offre
un'interpretazione restrittiva dell'articolo 130 DPR 1639/68 e smentisce
l'interpretazione che lo stesso Ministro della Marina Mercantile aveva dato
all'articolo 3 del DM n. 249 del 29/06/1987 mediante la famosa Circolare
Circolare n. 6227201 del 23/07/1987.
Partiamo dal primo chiarimento: "se vi e' un mezzo nautico di appoggio, il
segnale deve essere innalzato sul mezzo"
L'articolo 130
sembra dire una cosa lievemente diversa: "se il subacqueo è
accompagnato da mezzo nautico di appoggio, la bandiera deve essere
messa issata sul mezzo nautico". Il gommone ancorato, però, non
accompagna nessuno: il termine "accompagnato" sembrerebbe riferirsi al
pescatore seguito a bordo da un assistente e non a chi, ancorato il gommone,
si allontani con boa al seguito. Ma nella circolare di Maggio 2003 il
Comando Generale elimina questa seconda possibilità, espressamente
consentita dal Ministro con la citata circolare: "sul mezzo e'
obbligatoria la presenza di almeno una persona pronta ad intervenire."
Conseguenza: da oggi sembrerebbe proibito pescare con un gommone senza
assistente a bordo....un vero colpo di mannaia. Inoltre, se si va a
pescare in coppia, uno dei due apneisti dovrebbe restare sul gommone per
assistere il compagno; l'assistente deve essere "pronto ad intervenire"
-quindi niente "pennichelle" sul gommone, ma sguardo vigile e occhi puntati
sul compagno.
Questa
previsione è di difficile comprensione per vari motivi. Anzi, mi dispiace
doverlo dire, perché ho grande stima e rispetto per le Capitanerie di Porto,
ma si tratta di una previsione apparentemente inaccettabile, sempre
che -ovviamente- il Comando Generale non specifichi la portata del
chiarimento, circoscrivendone l'ambito di applicazione.
Vediamo perché.
La questione dell'assistente "obbligatorio"
non è assolutamente nuova. Risale al 1987, quindici anni fa. In quell'anno,
l'allora Ministero della Marina Mercantile emanò il DM n. 249 del
29/06/1987, il cui articolo 3 consentiva e disciplinava il trasporto di
apparecchi ausiliari di respirazione e fucili subacquei sullo stesso mezzo
nautico a fini di sicurezza, ribadendo il divieto di servirsene per
l'esercizio della pesca subacquea. Il comma due dell'articolo 3 recita: "Durante
l'attività di pesca subacquea il pescatore deve essere costantemente seguito
da bordo del mezzo nautico da almeno una persona pronta ad intervenire in
casi di emergenza; in ogni caso deve esservi a bordo del mezzo stesso una
cima di lunghezza sufficiente a recuperare il pescatore subacqueo".
Questo secondo comma generò da
subito scompiglio e problemi interpretativi, e da alcuni fu subito
interpretato come un divieto di pescare senza assistente a bordo del mezzo
nautico o, addirittura, come un divieto di immergersi da terra senza mezzo
nautico d'appoggio. Il Ministro Degan si vide costretto a chiarire subito
la reale portata della norma, peraltro già ampiamente ricostruibile
attraverso un'interpretazione sistematica.
Ecco le parole del Ministro: "[....]L'art . 3 riguarda i pescatori
subacquei che si recano nella zona di pesca con un mezzo nautico sul quale
si trovi, come consentito dal decreto in argomento, a fini di sicurezza, un
apparecchio ausiliario di respirazione con bombola di capacità non superiore
a dieci litri,
Non rientrano quindi nei presupposti dell'art. 3 del nuovo
provvedimento i casi del pescatore subacqueo che si reca nella zona di pesca
con l'ausilio di un mezzo nautico senza alcun apparecchio ausiliario di
respirazione (bombola ed erogatore) a bordo, o che effettua la pesca
subacquea da terra[...]".
Il chiarimento non lascia
spazio ad interpretazioni ed è perfettamente lineare: se si trasportano
apparecchi ausiliari di respirazione per fini di sicurezza, è evidente che
debba esserci qualcuno che li possa utilizzare nel momento del bisogno. Se
insieme ai fucili non si trasportano tali apparecchi, però, non sussiste
alcun obbligo di assistente, né occorre la "cima di lunghezza
sufficiente al recupero del subacqueo", e la stessa cosa si verifica quando
ci si immerge da terra.
Ci si chiede, quindi, come
mai il Comando Generale delle Capitanerie di Porto, a distanza di 15 anni,
disconosca -almeno apparentemente- questa circolare chiarificatrice e
torni ad interpretare l'articolo 3 del DM 249/87 in questo modo. A
prescindere da ogni questione giuridica, poi, resta una questione di merito:
siamo certi che l'assistente a bordo valga più di un compagno sulla
verticale? Con riferimento al problema generato dal traffico nautico, la
risposta può anche essere positiva, ma in tutti gli altri casi? All'alba, su
una secca isolata o su una parete sottocosta....è preferibile un compagno
che ci assiste sulla verticale o un barcaiolo pronto ad intervenire a bordo
del mezzo nautico? E cosa dire di una battuta all'agguato con mare mosso?
Mi chiedo che tipo di
applicazione pratica avrà questa circolare, che tipo di verbali potrà
generare e cosa ne penseranno i giudici di pace investiti di eventuali
ricorsi giurisdizionali avverso tali sanzioni amministrative.
La speranza è che il Comando Generale prenda atto dell'eccessiva genericità
della disposizione e che ne ridefinisca i contorni in ossequio a quanto già
chiarito dal Ministro Degan nel 1987. Altrimenti, prevedo tempi duri per i
pescatori in apnea ed una lunga serie di verbali e ricorsi.
Per completezza, un'ultima
considerazione sul terzo punto chiarito dalla Circolare: "e' opportuno
prevedere, infine, che anche al nuotatore che si trova fuori dalle acque
riservate alla balneazione sia concessa la facoltà di usufruire dei medesimi
segnali previsti per il subacqueo (ovviamente con sagola non più lunga di
metri 3), al fine di evitare di essere investito da un'unita' in transito"
Sicuramente è apprezzabile lo
sforzo di fare chiarezza, ma forse sarebbe stato meglio ribadire quanto già
esplicitato dalla giurisprudenza di Cassazione (es: Cass. civ., sez. I, 9
settembre 1997, n. 8780), ossia la soggezione all'obbligo di segnalazione di
cui all'art 130 DPR 1639/68 anche di subacquei non pescatori, vale a dire
apneisti e sommozzatori ARA. Che al nuotatore fosse "concessa la facoltà" di
segnalarsi con una boa anche in assenza del chiarimento contenuto nella
circolare mi pare incontestabile, così come mi pare fuori di dubbio che la
lunghezza massima della sagola, all'interno di una previsione del genere,
assuma il valore di un semplice consiglio.
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