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Statuto |
Società |
ASSOCIAZIONE SUBACQUEA TRE MARI - STATUTO
dall'Originale, conservato presso la Sede Sociale
Art. 1 - Denominazione e
sede
Art. 2 - Scopo
Art. 3 - Durata
Art. 4 - Domanda di Ammissione
Art. 5 - Diritti dei Soci
Art. 6 - Decadenza dei Soci
Art. 7 - Organi
Art. 8 - Assemblea
Art. 9 - Diritti di
partecipazione
Art. 10 - Compito
dell'Assemblea
Art. 11 - Convocazione
Art. 12 - Validità assembleare
Art. 13 - Modifiche statuto
Art. 14 - Consiglio Direttivo
Art. 15 - Dimissioni
Art. 16 - Convocazione
Direttivo
Art. 17 - Compiti
del Consiglio Direttivo
Art. 18 - Il bilancio ed il rendiconto economico e finanziario
Art. 19 - Collegio dei
Revisori
Art. 20 - Il Presidente
Art. 21 - Il Vice Presidente
Art. 22 - Il Segretario
Art. 23 - Il Tesoriere
Art. 24 - Probi Viri
Art. 25 - Anno Sociale
Art. 26 -
Incompatibilità ed Esclusioni
Art. 27 - Patrimonio
Art. 28 - Sezioni
Art. 29 - Clausola
Compromissoria
Art. 30 - Scioglimento
Art. 1 - Denominazione e sede
E' costituita in Vicenza via strada Padana Verso Verona n. 71 - Località
Ponte Alto - l'associazione denominata "Tre Mari".
Art. 2 - Scopo
L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita
dell'associazione è preclusa la distribuzione, anche indiretta, di utili o
avanzi di gestione salvo che la destinazione e la distribuzione non siano
imposte dalla legge. Essa ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di
attività sportive intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei
soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa
ed ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la
conoscenza e la pratica della pesca sportiva e attività subacquee. A tale
scopo l'associazione potrà gestire impianti sportivi, organizzare gare,
campionati, manifestazioni sportive e porre in essere ogni altra iniziativa
utile per la propaganda degli sport in genere. L'associazione in via
accessoria e solamente strumentale all'attività istituzionale potrà porre in
essere attività commerciale di qualsiasi tipo. L'associazione accetta
esplicitamente ed applica tutte le direttive e le norme in vigore presso la
Fed. It. Pesca Sportiva e Attività Subacquee.
Modificato con assemblea straordinaria 24/11/2003
Art. 3 - Durata
La durata dell'associazione è illimitata e potrà essere sciolta con
delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.
Art. 4 - Domanda di
Ammissione
Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali previa
iscrizione alla stessa. Possono far parte dell'associaziazione, in qualità
di soci, sia le persone fisiche che gli enti e/o associazioni. Tutti colori
i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda
su apposito modulo. L'ammissione a socio è altresì subordinata alla
ricorrenza dei seguenti requisiti:
- assenza di condanne penali per delitti dolosi ed in particolari di
comminazione di pene che importino l'interdizione dai pubblici uffici;
- assenza di provvedimenti disciplinari (compresa la radiazione di cui
all'art. 6) nel campo sportivo, sociale e civile in genere;
- reale condivisione dello scopo sociale.
La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di
presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento
della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio è
insindacabile e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea dei
Soci per il tramite dei Probi Viri i quali devono decidere sulla fondatezza
dell'appello proposto.
In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse
dovranno essere controfirmate dall'esercente la proprietà parentale. Ogni
persona che entri a far parte dell'associazione dipendentemente dal grado di
addestramento, avrà una delle seguenti qualifiche: Effettivo, Allievo,
Aggregato.
- Socio Effettivo: è colui che entrando a far parte del sodalizio,
pratichi sport subacquei da almeno due anni, e abbia requisiti tecnici
che possano garantire l'assegnazione della qualifica "Effettivo" da
parte del Consiglio Direttivo.
- Socio Allievo: è colui che entrando a far parte del sodalizio sia in
possesso di discreta acquaticità; il passaggio nella categoria superiore
dipenderà dal grado di addestramento e quando il Consiglio Direttivo lo
riterrà opportuno.
- Socio Aggregato: è colui che entrando a far parte del sodalizio,
abbia poca o nessuna acquaticità, per questi, il passaggio nella
categoria superiore dipenderà esclusivamente dal grado di addestramento
che acquisirà dagli istruttori e quando il Consiglio Direttivo lo
riterrà opportuno.
Art. 5 - Diritti dei Soci
Tutti i Soci maggiorenni godono al momento dell'ammissione, del diritto
di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e
passivo. I soci maggiorenni in particolare sono titolati del diritto di
approvare e modificare lo statuto ed i regolamenti dell'associazione nonché
del diritto di eleggere i membri del Consiglio Direttivo tra cui il
Presidente dell'associazione, ogni socio maggiorenne può essere liberamente
eletto negli Organi Associativi. La qualifica di Socio da diritto a
frequentare i locali e gli impianti sociali, secondo le modalità stabilite
nell'apposito regolamento. E' esclusa la temporaneità di partecipazione alla
vita associativa. La qualifica di socio efficacemente assunta permane sino
al verificarsi di uno dei requisiti di cessazione previsti dall'art.6. I
Soci hanno dovere di difendere nel campo sportivo e in quello civile il buon
nome dell'Associazione e di osservare le regole dettate dalle Federazioni ed
organismi sportivi nazionali ai quali l'associazione delibererà di aderire.
Art. 6 - Decadenza dei Soci
I Soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:
- dimissione volontaria;
- mancato rinnovo dell'iscrizione annuale;
- radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il
Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che ammette azioni
ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua
condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio. Il
provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato
dall'Assemblea dei Soci alla cui riunione deve essere convocato il Socio
interessato in seguito ad una disamina degli addebiti. L'Associato
radiato non può essere più ammesso.
Art. 7 - Organi
Gli organi sociali sono:
- l'Assemblea Generale dei Soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- il Consiglio dei Probi Viri;
- il Consiglio dei Revisori.
Le cariche sociali si intendono a titolo gratuito salvo quanto disposto
all'art.14 e ad eccezione del Consiglio dei Revisori.
Art. 8 - Assemblea
L'Assemblea Generale dei Soci è il massimo organo deliberativo
dell'Associazione ed è convocato in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa
è l'organo sovrano dell'Associazione, all'attuazione delle cui decisioni
provvede il Consiglio Direttivo.
Art. 9 - Diritti di
partecipazione
Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie i soli
Soci in regola con il versamento della quota annua ed iscritti
all'Associazione da almeno tre mesi. Ogni Socio può rappresentare in
assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato. La delega
può essere conferita solamente a Soci. Fatta salva la suddetta delega ogni
Socio ha diritto ad un solo voto.
Art. 10 - Compito
dell'Assemblea
La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà normalmente entro il 30
settembre di ciascun anno per l'approvazione, in particolare, del rendiconto
economico e finanziario dell'anno precedente e del bilancio preventivo, per
il futuro esercizio sociale nonché della relazione sull'attività svolta e su
quella programmata per il futuro. Per l'elezione del Consiglio Direttivo, la
convocazione dell'Assemblea Elettiva dovrà essere fissata entro e non oltre
la prima decade di settembre.
L'assemblea straordinaria ha luogo ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo
ritenga opportuno, ovvero su richiesta motivata della metà più uno dei Soci.
In tale ipotesi l'assemblea dovrà essere indetta entro i termini di cui al
2° comma dell'art.11. Dovrà altresì essere tenuta negli stessi termini di
cui al precedente comma, in caso di scioglimento o cessazione della carica
del Consiglio Direttivo qualora questo per dimissioni o per qualunque altro
motivo venga a perdere la maggioranza dei suoi membri secondo quanto
previsto dal successivo art.15, al fine di provvedere alla nomina del nuovo
consiglio o alla sostituzione dei Consiglieri mancanti. Rientrano inoltre,
nelle competenze dell'assemblea straordinaria, da convocarsi secondo le
modalità e i termini di cui all'art.11:
- l'approvazione dello statuto e delle sue eventuali modifiche (art.13);
- l'approvazione del regolamento interno dell'Associazione e delle sue
modifiche;
- deliberare sulle questioni di particolare importanza e gravità per
la vita ed il funzionamento dell'Associazione;
- deliberare lo scioglimento dell'Associazione conformemente a quanto
disposto dall'art.28 del presente statuto.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice
Presediente o in mancanza, dal Consigliere più anziano quale Socio o di età.
Il Presidente provvede a nominare il Segretario il quale redige apposito
verbale dell'Assemblea, verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal
Segretario medesimo, nonché qualora se ne ravvisasse l'opportunità, da tutti
i presenti. Il verbale d'Assemblea viene conservato agli atti
dell'Associazione ed inserito in apposito libro verbali dell'Assemblea dei
Soci tenuto presso la sede dell'Associazione e di cui ogni Socio può
prendere visione. E' compito del Presidente verificare la regolare
costituzione dell'Assemblea.
Art. 11 - Convocazione
La convocazione dell'Assemblea, oltre che dal Consiglio Direttivo a
seguito di propria deliberazione, potrà essere richiesto dalla metà più uno
dei Soci che potranno proporre l'ordine del giorno. In tal caso tale
Assemblea dovrà essere convocata entro 30gg. dal ricevimento delle
richiesta. La convocazione dell'assemblea sia ordinaria che straordinaria
avviene a cura del Consiglio Direttivo mediante apposito avviso fisso
all'albo dell'Associazione presso la sede della stessa almeno 20gg. prima
della data di convocazione, oppure mediante invio di una lettera almeno
15gg., oppure con avviso a mezzo stampa locale, almeno 5gg. prima. Tale
avviso deve contenere l'indicazione del giorno dell'ora e del luogo della
riunione e delle materie da trattare e dell'eventuale 2^ convocazione
qualora la prima non raggiungesse il quorum di cui all'art.12 co.1.
Art. 12 - Validità
assembleare
Tanto l'assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno valide in
prima convocazione con la presenza della maggioranza (metà più uno) dei
soci.
L'assemblea è regolarmente costituita in seconda convocazione, qualunque sia
il numero dei presenti. Le deliberazioni dell'assemblea regolarmente
costituita sono validamente assunte a maggioranza di voti espressi dai soci
presenti.
Art. 13 - Modifiche statuto
Le eventuali modifiche del presente statuto potranno essere discusse e
deliberate solo dall'assemblea straordinaria dei soci e solo se poste
all'ordine del giorno. Per tali deliberazioni, inoltre, occorrerà il parere
favorevole dei 2/3 dei presenti.
Art. 14 - Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da tre membri a undici membri, eletti
dall'assemblea e nel proprio ambito nomina il Presidente, il Vice
Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo rimane in
carica due anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni
verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del
Presidente. In relazione a specifici incarichi conferiti a taluni membri del
Consiglio dallo stesso ed inerenti alla carica ricoperta, potranno essere
rimborsate le spese vive sostenute per la trasferta concernente
l'espletamento della mansione, volontariamente e gratuitamente assolta. Nel
caso in cui uno o più componenti il Consiglio Direttivo sia chiamato in
virtù di proprie competenze specifiche a svolgere attività professionale a
favore dell'associazione dovrà essere retribuito per queste specifiche
funzioni fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte
dell'attività di consigliere svolta. Di ogni riunione del Consiglio
Direttivo deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente o
in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente oltre che dal Segretario
estensore ovvero qualora se ne ravvivasse la necessità da tutti i presenti.
Art. 15 - Dimissioni
Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio
venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla
convocazione dell'assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno
in carico fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti. Il Consiglio
Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per
dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei
suoi componenti. Esso inoltre decade allo scadere del mandato o per revoca
del mandato stesso o voto di sfiducia da parte dell'assemblea straordinaria.
Il componente del Consiglio che non partecipi a due riunioni consecutive del
Consiglio senza giustificato motivo di legittimo impedimento dovrà ritenersi
decaduto dall'incarico.
Art. 16 - Convocazione
Direttivo
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo
ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno un
consigliere, senza formalità.
Art. 17 - Compiti
del Consiglio Direttivo
Sono compiti del Consiglio Direttivo:
- deliberare sulle domande di ammissione da annotarsi nel
libro soci, sentito il parere dei P.V.;
- redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico
e finanziario da sottoporre all'assemblea;
- fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da
indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria
qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
- redigere nel rispetto dei principi fondamentali dello
statuto gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sportiva
e non, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- promuovere l'allestimento di attività agonistiche o
ricreative;
- provvedere alla gestione ed al coordinamento del personale
e dei collaboratori, curandone in particolare la selezione e
relazionando su tali mansioni all'assemblea. Ai lavoratori dipendenti
non potranno essere corrisposti salari o stipendi superiori al 20%
rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro e per le
medesime qualifiche;
- determinare l'importo delle quote associative delle quote
associative, fissandone altresì le modalità di pagamento;
- determinare i corrispettivi per le diverse prestazioni
offerte dall'associazione e fissarne le modalità di pagamento. Non sono
ammessi corrispettivi per prestazioni di servizi o cessioni dei beni ai
soci, associati o partecipanti ai componenti del Consiglio Direttivo a
coloro che per qualsiasi motivo operino per l'associazione o ne facciano
parte, a soggetti che effettuano elargizioni liberali a favore
dell'associazione e ai loro parenti entro il terzo grado e ai loro
affini entro il secondo grado, nonché alla società da questi controllate
o collegate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità;
- adottare i provvedimenti di radiazioni verso i soci qualora
si dovessero rendere necessari, sentito il parere dei Probi Viri, da
ratificarsi a cura dell'assemblea e curare l'ordinaria amministrazione
e, con esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'assemblea del
presente statuto, alla straordinaria amministrazione, in conformità al
principio di sovranità assembleare l'associazione;
- attuare le finalità previste dallo statuto.
Art. 18 - Il bilancio ed il rendiconto economico e finanziario
Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo ed il rendiconto
economico e finanziario. Il rendiconto economico e finanziario in
particolare deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica-finanziaria
dell'associazione.
Art. 19 - Collegio dei
Revisori
L'organo, composto da 1 o 3 membri, anche non soci, di comprovate
capacità in materia a contabile e fiscale dovrà controllare la correttezza
delle operazioni e coordinare il Consiglio Direttivo nella stesura dei
rendiconti preventivi e consuntivo. Per la formazione del Rendiconto si
dovrà procedere alla tenuta di una contabilità consona alle dimensioni
dell'associazione e al volume di movimentazioni della stessa parte in
essere, siano esse di natura istituzionale e/o commerciale. La tenuta dovrà
essere volta a consentire una corretta rappresentazione della gestione
economica e finanziaria, non solo a favore dell'amministrazione finanziaria,
ma anche dei cittadini e delle imprese. La tenuta e le risultanze contabili
dovranno evidenziare distintamente le componenti istituzionali da quelle
commerciali. Entrate ed uscite dovranno essere supportate da pezze
giustificative e deliberate preventivamente dal Consiglio Direttivo salvo le
specifiche deleghe assegnate dallo stesso. La documentazione dovrà riportare
l'intestazione della società; sono ammesse spese non nominative per un
massimo di L. 100.000: I pagamenti in contanti non potranno superare le L.
250.000; gli assegni dovranno essere non trasferibili.
Art. 20 - Il Presidente
Il Presidente per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'Associazione
e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza. Il Presidente ed il
Consiglio Direttivo sono responsabili del buon andamento finanziario e
rispondono in proprio delle eventuali spese straordinarie non preventivate
nel bilancio o non approvate successivamente come variazioni allo stesso.
Per le obbligazioni sociali rispondono personalmente e solidamente verso i
terzi il Presidente, il Consiglio Direttivo e chiunque abbia speso senza
autorizzazione il nome dell'associazione. Gli altri Soci per patto espresso
non assumono tale obbligo. Il Presidente uscente è tenuto a dare regolare
consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al Nuovo Presidente entro
20gg. dall'elezione di quest'ultimo. Tali consegne devono risultare da
apposito processo controversie fra soci ed esprime un parere sulle decisione
del Consiglio Direttivo in merito all'accoglimento delle nuove iscrizioni e
alle eventuali esclusioni.
Art. 21 - Il Vice Presidente
Il Vice presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o
impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente
delegato.
Art. 22 - Il Segretario
Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente del
Consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla
corrispondenza.
Art. 23 - Il Tesoriere
Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica
della tenuta dei libri contabili nonché della riscossione e dei pagamenti da
effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.
Art. 24 - Probi Viri
L'Assemblea Ordinaria nomina il consiglio dei Probi Viri composto da 1 a
3 membri eletti fra i soci ad esclusione dei nominati nel Consiglio
Direttivo. L'organo decide in merito alle controversie fra soci ed esprime
un parere sulle decisione del Consiglio Direttivo in merito all'accoglimento
delle nuove iscrizioni e alle eventuali esclusioni.
Art. 25 - Anno Sociale
L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° maggio e
terminano il 30 aprile di ciascun anno.
Art. 26 -
Incompatibilità ed Esclusioni
Non possono ricoprire cariche sociali i componenti di Consigli Direttivi
di altre società affiliate ai medesimi Enti o Federazioni alle quali
l'Associazione delibererà di aderire, fatti salvi i Probi Viri e i Revisori
Contabili.
Non possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali:
- coloro che non siano cittadini italiani e maggiorenni;
- coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato
per delitto doloso;
- coloro che abbiano subito squalifiche o inibizioni
complessivamente superiori d 1 anno inflitte dal CONI o da una
Federazione Sportiva.
Art. 27 - Patrimonio
I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate
annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni,
dalle elargizioni liberali di soci e terzi in genere e dai proventi delle
varie attività organizzate dall'Associazione, anche se di natura commerciale
e non sono rivalutabili. Le quote associative sono intrasmissibili sia per
atto tra vivi che mortis causa.
Art. 28 - Sezioni
L'Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più
opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.
Art. 29 - Clausola
Compromissoria
Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione e i Soci e tra i
Soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio
Arbitrale composto da n° 3 arbitri, due dei quali nominati dalle parti ed il
terzo con funzioni di Presidente nominato dai due Arbitri di parte o, in
caso di disaccordo del Presidente del Tribunale di Vicenza. La parte che
vorrà sottoporre la questione del Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo
all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio
di 20gg. dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla
data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta
a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro. L'altra
parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il successivo termine
perentorio di 20gg. dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente
punto ed in difetto l'arbitro sarà nominato, su richiesta della parte che ha
promosso l'arbitrato, dal Presidente del Tribunale di Vicenza. L'arbitrato
avrà sede in Vicenza ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la
massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come
irrituale.
Art. 30 - Scioglimento
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale
dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione sia in prima
che in seconda convocazione, di almeno 2/3 dei presenti, con esclusione
delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria
da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve
essere presentato da almeno 1/3 dei Soci con diritto al voto, con
l'esclusione delle deleghe. L'Assemblea, all'atto di scioglimento
dell'Associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta in merito alla
destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.
La destinazione del patrimonio avverrà a favore di altra associazione che
persegua finalità analoghe ovvero ai fini di pubblica utilità, fatta salva
diversa destinazione imposta dalla legge.
Approvato dall'Assemblea dei Soci in Seduta del 14 Dicembre 1960
Approvato dall'Assemblea dei Soci in Seduta del 10 Gennaio 1963
Approvato dall'Assemblea dei Soci in Seduta del 14 Maggio 1993
Approvato dall'Assemblea dei Soci in Seduta del 17 Dicembre 1998
Il Presidente
Franco Rossi
seguono timbri di registrazione
- copia convocazione assemblea straordinaria del 04/11/2003
- copia verbale di assemblea straordinaria del 24/11/2003
| ...i nostri corsisti sono
soci e non clienti. |
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